regolamento

statutol

logopdfArt. 1
Il presente Regolamento è allegato Statuto dell’AIMEF - Associazione Medici di Famiglia (Associazione). essere modificato solo da apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo.
“Tutte le cariche disposte dal Consiglio Direttivo durante la sua validità, decadono al decadere dello stesso CD, per qualsiasi motivo avvenga,
sia per fine mandato che per altra causa. Il Consiglio Direttivo successivo ha come compito primario la nomina di nuovi responsabili”.

Art. 2 - DOVERI DEGLI ISCRITTI
È dovere del Socio accettare presente Regolamento.

Art. 3 - ORGANI E FUNZIONI NAZIONALI
L’assetto organico e funzionale rispetto agli obiettivi societari, l’AIMEF si avvale di organismi centrali identificati nei Dipartimenti Clinici, nell’Area Tecnica Intersocietaria, nel Comitato Scientifico e nel Comitato Etico, e delle rispettive figure di rappresentanza. L’accesso alle cariche istituzionali è condizionato da:
• iscrizione all’AIMEF da almeno 2 anni
• curriculum societario.

Art. 4 - DIPARTIMENTI CLINICI
I Dipartimenti sono aree tematiche di interesse clinico ritenute particolarmente importanti e strategiche dall’AIMEF. Ciascun Dipartimento ha un suo referente, che viene nominato dal Consiglio Direttivo e che assume l’incarico di “Responsabile”. Scopi primari dell’attività dei Dipartimenti Clinici sono:
a. favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze professionali specifiche nell’ambito più generale della medicina di famiglia;
b. approfondire gli aspetti propri della medicina di famiglia all’interno dei percorsi diagnostico-terapeutici di area confrontandosi su questi temi con gli ambiti specialistici propriamente detti;
c. promuovere la cultura della prevenzione nei confronti della popolazione, nelle rispettive aree di competenza. In considerazione di questa “mission” gli obiettivi principali dei Dipartimenti sono:
• la realizzazione di progetti di ricerca scientifica;
• la realizzazione di corsi di formazione ECM;
• la stesura e/o l’implementazione di linee guida;
• l’organizzazione di eventi congressuali;
• i rapporti istituzionali e di collaborazione con altre Società Scientifiche di area;
• la produzione editoriale, in modo particolare in collaborazione con l’organo di informazione ufficiale dell’Associazione;
• la cura e la implementazione di un proprio spazio web sul Sito istituzionale;
• i rapporti istituzionali e di collaborazione con le Associazioni degli Ammalati;
• la promozione di campagne di educazione sanitaria e di sensibilizzazione.

Eventuali progetti dipartimentali che richiedano forme di finanziamento, devono essere presentati al Consiglio Direttivo per la valutazione preventiva. La gestione del budget, ove deliberato ed assegnato, è di pertinenza del Responsabile del Dipartimento che provvede con cadenza periodica prestabilita ad inviare un report sullo stato di avanzamento del progetto al Consiglio Direttivo. I Dipartimenti vengono individuati dal Consiglio Direttivo il quale ne nomina anche il responsabile. Alla data di redazione del presente Regolamento sono definiti i seguenti Dipartimenti:
• Cardiologia e Malattie Cardiovascolari
• Dermatologia
• Endocrinologia e Malattie Metaboliche
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Ginecologia
• Medicina dello sport
• Neuroscienze
• Nursing
• Oncologia e Cure Palliative
• Ortopedia
• Pneumologia
• Reumatologia
• Uroandrologia
• Area Interdipartimentale di Medicine non convenzionali.

Per il controllo di qualità della propria attività i Dipartimenti Clinici e l’Area interdipartimentale di Medicine non Convenzionali adotteranno preferibilmente una metodologia di lavoro che partendo dalla pianificazione e programmazione della stessa, attraverso l’attuazione e la realizzazione delle progettualità, porti alla verifica degli obiettivi raggiunti utilizzando apposite griglie di valutazione ex-post.

Art. 5 - RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO CLINICO
E AREA INTERDIPARTIMENTALE DI MEDICINE NON CONVENZIONALI

Il Responsabile di Dipartimento e/o di Area Interdipartimentale ha il compito di progettare, programmare, gestire, coordinare, promuovere e diffondere l’attività del proprio dipartimento in ottemperanza alle linee programmatiche ed alla politica dell’Associazione e di questo risponde al Consiglio Direttivo, rendicontando la propria attività con cadenza annuale anche a mezzo posta elettronica. Il Responsabile di Dipartimento, per il miglior svolgimento delle attività dipartimentali, può avvalersi della collaborazione di altri Soci al fine di realizzare un gruppo di lavoro. Il Responsabile di Dipartimento è persona che per la sua alta qualificazione può diventare consulente permanente del Consiglio Direttivo. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se invitato dallo stesso, per esprimere pareri su questioni di sua competenza. Non ha diritto di voto nelle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Responsabile di Dipartimento è componente del Comitato Scientifico, in seno al quale ha fra l’altro il compito di presentare annualmente la programmazione ed il rendiconto dell’attività del suo dipartimento. La carica di Responsabile di Dipartimento èincompatibile con quella di Responsabile della Scuola di Formazione Nazionale, di Referente dell’Area Tecnica Intersocietaria, di Segretario Scientifico di Coordinatore Regionale, Coordinatore Provinciale e di Consigliere Nazionale. La carica di Responsabile di Dipartimento, come pure l’esistenza stessa del Dipartimento, è condizionata all’assolvimento delle attività istituzionali. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiusura di un Dipartimento o di rimozione del suo Responsabile qualora non si evidenzino tangibili segni delle suddette attività secondo parametri prestabiliti.

Art. 6 - SCUOLA DI FORMAZIONE NAZIONALE
La Scuola di Formazione Nazionale (S.F.N.) è l’organismo didattico/formativo dell’Associazione in ambiti ben definiti. La Scuola di Formazione Nazionale ha un suo referente, che viene nominato dal Consiglio Direttivo e che assume l’incarico di “Responsabile”. La Scuola di Formazione ricomprende tutte le attività didattiche e formative finalizzate alla preparazione di Animatori di Formazione, Animatori di Formazione Master,Tutori e Ricercatori. Altra area di competenza della S.F.N. è quella della didattica nell’ambito dell’insegnamento universitario pre-laurea e post-laurea (Corso di Formazione Specifica) della Medicina di Famiglia. Ancora compito della S.F.N. è lo studio, la sperimentazione e l’implementazione di metodi didattici innovativi particolarmente in senso andragogico. Per tutti questi motivi e per il prestigio che ne deriva, la Scuola riveste particolare importanza nell’assetto generale dell’Associazione. Le linee programmatiche della Scuola di Formazione vengono definite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - RESPONSABILE SCUOLA DI FORMAZIONE NAZIONALE
Il Responsabile della Scuola di Formazione Nazionale (S.F.N.) ha il compito di ispirare, gestire e coordinare la scuola in ottemperanza alle linee programmatiche ed alla politica dell’Associazione e di questo risponde al Consiglio Direttivo, rendicontando la propria attività con cadenza annuale a mezzo posta elettronica. Il Responsabile della Scuola di Formazione Nazionale può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se invitato dallo stesso, per esprimere pareri su questioni di sua competenza. Non ha diritto di voto nelle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Responsabile della Scuola di Formazione Nazionale, per la miglior riuscita del proprio compito, può formare un gruppo di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo. La carica di Responsabile della Scuola di Formazione Nazionale non è compatibile con quella di Responsabile di Dipartimento, di Referente di Area Tecnica Intersocietaria, di Segretario Scientifico di Coordinatore Regionale, Coordinatore Provinciale e di Consigliere Nazionale. La carica di Responsabile della Scuola di Formazione Nazionale, è condizionata all’assolvimento delle attività istituzionali. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rimozione del suo Responsabile qualora non si evidenzino tangibili segni delle suddette attività secondo parametri prestabiliti.

Art. 8 - AREA TECNICA INTERSOCIETARIA
L’Area Tecnica Intersocietaria (A.T.I.) è una unità funzionale di particolare utilità pratica per l’ottimizzazione delle procedure necessarie all’operatività dei diversi settori societari, in modo particolare dei Dipartimenti Clinici ed della Scuola di Formazione Nazionale, sì che questi possano a loro volta adempiere nel modo migliore alla propria “mission”. L’A.T.I. si avvale di numerose professionalità, che vengono nominate dal Consiglio Direttivo e che assumono l’incarico di “Referenti”. L’A.T.I. raggruppa tutte quelle attività e/o competenze, che possano, all’occorrenza e dietro richiesta, essere di supporto e/o di consulenza alle diverse attività societarie. Allo stato attuale è possibile individuare alcune aree di competenza e specificatamente le aree della “Ricerca e Sperimentazione”, dell’ “ECM”, dell’“Educazione Sanitaria e Prevenzione”, della “VRQ”, della “Telematica, e-Learning e Posta elettronica”, del “Web” e dell’“Ufficio Stampa e Promozione Societaria”. In maggior dettaglio, per quanto con valore orientativo, i compiti delle rispettive Aree Tecniche saranno: per la Ricerca e Sperimentazione quello di suggerire/garantire il metodo scientifico ad eventuali progetti dipartimentali, per l’ECM quello di garantire il controllo e la validazione interna delle procedure di accreditamento dei corsi ideati ed allestiti dai Dipartimenti, per l’Educazione Sanitaria e Prevenzione quello di trasferire le migliori tecniche e/o forme della comunicazione alle campagne progettate in tal senso dai Dipartimenti, per la VRQ quello verificare i processi di qualità nei diversi settori dell’Associazione, per la Telematica, e-Learning e Posta elettronica quello di garantire gli aspetti tecnici collegati alla formazione a distanza e a quant’altro necessiti del supporto telematico e del mantenimento del server di posta elettronica e della distribuzione della stessa, per il Web quello di dare all’Associazione ed ai diversi organi societari la migliore visibilità possibile attraverso il Sito Istituzionale curandone nel contempo la direzione editoriale, per l’Ufficio Stampa e Promozione Societaria, quello di rappresentare/promuovere l’immagine societaria nei confronti dei soci e del mondo esterno.

Art. 9 - REFERENTE DELL’AREA TECNICA INTERSOCIETARIA
Ciascuna Area Tecnica è supportata da uno o più esperti, Referenti delle rispettive aree di competenza, individuati dal Consiglio Direttivo, anche all’esterno della Società Scientifica, sulla base di documentate e/o riconosciute capacità. Ogni Referente nell’ambito della propria “area” potrà avvalersi della collaborazione di un proprio gruppo di lavoro dandone preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo. Il Referente di A.T.I. può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se invitato dallo stesso, per esprimere pareri su questioni di sua competenza. Non ha diritto di voto nelle decisioni del Consiglio Direttivo. Nel caso di figura interna alla Società Scientifica, la carica di Referente di A.T.I. non è compatibile con quella di Responsabile di Dipartimento, di Responsabile della Scuola di Formazione Nazionale, di Segretario Scientifico, Coordinatore Regionale, Coordinatore Provinciale e di Consigliere Nazionale. La carica di Referente di A.T.I., è condizionata dall’assolvimento dei compiti istituzionali, che devono essere adeguatamente documentati e rendicontati annualmente al Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rimozione del Referente di A.T.I. qualora non si evidenzino tangibili segni delle suddette attività secondo parametri prestabiliti.


Art. 10 - COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da tutti i Responsabili dei Dipartimenti Clinici in qualità di Componenti. Esso elabora al proprio interno le linee programmatiche della produzione scientifica dell’Associazione a livello nazionale secondo le priorità scientifiche, politiche ed economiche dell’AIMEF. Il Comitato Scientifico ha un suo referente, che viene nominato dal Consiglio Direttivo e che assume l’incarico di “Segretario Scientifico”. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comitato Scientifico si riunisce per definire detta programmazione. La convocazione del Comitato Scientifico avviene ad opera del Segretario Scientifico in concomitanza al primo Consiglio Direttivo del nuovo anno da tenersi possibilmente anch’esso entro il 28 febbraio. In tale sede ogni Componente presenta in una unica relazione il resoconto annuale delle attività realizzate e le nuove proposte per la programmazione “e.c.m.”, di ricerca, congressuale, editoriale, etc … per l’anno a venire, relazione preventivamente inviata al Segretario Scientifico a mezzo posta elettronica almeno 30 giorni prima per la valutazione preliminare da parte del Consiglio Direttivo. Ulteriore compito del Comitato Scientifico è quello di esprimere un giudizio di qualità ed eventuali suggerimenti migliorativi, rispetto ad eventi e/o progetti scientifici (congressi, progetti di ricerca, corsi di formazione, ...) nati autonomamente a livello periferico (regionale, provinciale o zonale, locale) al di fuori della programmazione dei Dipartimenti Clinici. Pur nel massimo rispetto delle suddette autonomie, il Comitato Scientifico, valida l’evento per la sua realizzazione ed accorda nel contempo il patrocinio del Dipartimento Clinico di riferimento.

Art. 11 - PROGETTI SCIENTIFICI
Il Progetto Scientifico presentato dal Socio o dal Dipartimento dovrà essere inviato per posta elettronica al Segretario Scientifico che entro 15 gg dal ricevimento dovrà valutare la presenza di:
• Razionale Scientifico;
• Obiettivi;
• Tempi di realizzazione;
• Bilancio di previsione di spesa e trasmetterlo per posta elettronica al:
- Comitato Scientifico per la validazione scientifica;
- al Presidente ed al CD per valutare la copertura economica.

Art. 12 - SEGRETARIO SCIENTIFICO

Il Segretario Scientifico dell’AIMEF è preferibilmente un componente del Consiglio Direttivo (diverso dal Presidente, dal Segretario Nazionale e dal Tesoriere). I compiti del Segretario Scientifico sono:
• sovrintendere all’attività del Comitato Scientifico;
• convocare a mezzo posta elettronica il Comitato Scientifico almeno una volta l’anno entro il 28 febbraio per la programmazione e rendicontazione annuale dei Dipartimenti Clinici;
• monitorare durante l’anno l’attività dei Dipartimenti rispetto alla programmazione acquisita;
• proporre al Consiglio Direttivo la creazione di nuovi Dipartimenti Clinici avendo individuato fra i Soci, sulla base di informazioni, curriculum, etc..., la presenza di professionalità in grado di assumere eventuali incarichi di responsabilità;
• favorire la formazione di gruppi di lavoro dipartimentali individuando e contattando quei Soci che sulla base di informazioni, curriculum, etc... possano essere interessati ad apportare il loro fattivo contributo all’Associazione in tal senso;
• suggerire al Consiglio Direttivo la cancellazione di uno o più Dipartimenti e/o la rimozione/sostituzione di Responsabili di Dipartimento per fondati motivi comunque attinenti all’insufficiente o inadeguata attività istituzionale;
• fare da tramite, a mezzo posta elettronica, fra il Comitato Scientifico ed i Soci intenzionati a produrre progetti scientifici nell’ambito dell’Associazione;
• redigere e trasmettere tempestivamente al Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica un rapporto complessivo annuale sulla attività dei singoli Dipartimenti Clinici e sulla nuova programmazione da parte degli stessi, non appena ricevuta dai Responsabili di Dipartimento (entro il 31 dicembre di ogni anno) l’idonea documentazione. La carica di Segretario Scientifico è incompatibile con la carica di Responsabile di Dipartimento, di Responsabile della Scuola di Formazione Nazionale e di Referente dell’Area Tecnica Intersocietaria. Coordinatore Regionale, Coordinatore Provinciale.

Art. 13 - COMITATO ETICO
È composto da tre Componenti esterni e da due interni all’Associazione, nominati dal Consiglio Direttivo sulla base di specifiche prerogative. Provvede ad esprimere pareri in ambiti Italian AcademyofFamily Physicians AssociazioneItalianaMedici di Famiglia 10 specifici, particolarmente delicati, relativi alla vita ed alla dignità umana, alla professione del medico, a progetti di ricerca ed a quant’altro possa assumere connotazioni degne di particolare riflessione in senso morale. Esso è regolamentato da apposito regolamento (all. 1).

Art. 14 - ORGANI E FUNZIONI PERIFERICHE
Allo scopo di potersi garantire il miglior assetto organico e funzionale rispetto agli obiettivi societari, l’AIMEF si avvale di organismi e di figure funzionali periferiche identificati nei Cenacoli e nei Coordinatori rispettivamente Regionali, Provinciali/Zonali e di Cenacolo. Il Consiglio Direttivo organizza periodicamente dei corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei Coordinatori, ai quali ogni Coordinatore è tenuto a partecipare. Reiterate ed ingiustificate assenze a detti corsi costituiscono titolo per la decadenza dell’incarico.

Art. 15 - COORDINATORE REGIONALE
Per il coordinamento dell’attività societaria a livello regionale è prevista la figura del Coordinatore Regionale. I Coordinatori Regionali sono eletti dal Consiglio Direttivo. Compiti del Coordinatore Regionale sono:
• mantenere e curare i rapporti con il Segretario Nazionale a mezzo posta elettronica e/o telefono in caso di comunicazioni urgenti;
• organizzare e sovrintendere l’attività dei Coordinatori Provinciali, a mezzo posta elettronica, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio Direttivo;
• convocare l’assemblea regionale dei Soci una volta l’anno e/o secondo necessità a mezzo posta ordinaria;
• curare e coordinare specifiche problematiche sanitarie a livello regionale (tematiche mediche a forte impatto sociale, progetti mirati concordati con gli Assessorati Regionali, campagne di educazione e prevenzione sanitaria, partecipazione a linee guida regionali, ecc.) convocando a mezzo posta elettronica i coordinatori provinciali ed eventualmente locali;
• curare i rapporti con le Istituzioni sanitarie regionali, con le rappresentanze regionali dei Sindacati di categoria, con altre Associazioni mediche, con le Associazioni dei malati, con le Università ed con ogni altro Ente pubblico o privato che dimostri interesse verso la medicina di famiglia;
• rappresentare l’AIMEF presso le Istituzioni Regionali;
• relazionare al Consiglio Direttivo sull’attività regionale con cadenza semestrale a mezzo posta elettronica o ordinaria. Il Coordinatore Regionale può essere rimosso dal proprio incarico da parte del Consiglio Direttivo ove non adempia ai suoi compiti istituzionali.
La carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale, Responsabile
della Scuola di Formazione Nazionale, di Referente dell’Area Tecnica Intersocietaria e di Segretario Scientifico. di Responsabili di Dipartimento.

Art. 16 - COORDINATORE PROVINCIALE (O ZONALE)
Per il coordinamento di aree territoriali (zone) più ampie rispetto all’ambito strettamente locale, preferibilmente coincidenti con l’ambito provinciale, è prevista la figura del Coordinatore Provinciale o Zonale. I Coordinatori Provinciali o Zonali sono proposti dal Coordinatori Locali che ne ravvisino la necessità. Compiti del Coordinatore Provinciale o Zonale sono:
• coordinare i responsabili dei Cenacoli del suo ambito di competenza assicurando la comunicazione a mezzo materiale cartaceo o posta elettronica;
• organizzare periodici incontri coi i Coordinatori di Cenacolo convocandoli a mezzo posta elettronica;
• organizzare un’assemblea provinciale dei Soci una volta l’anno o comunque quando ne ravvisi la necessità;
• aggiornare l’elenco degli iscritti e comunicare le nuove iscrizioni al Coordinatore Regionale ed alla Segreteria Nazionale;
• rilevare, ove occorra, i bisogni formativi dei Soci tramite schede di rilevazione somministrate a mezzo posta elettronica e/o ordinaria, tracciando ipotesi di lavoro e dandone comunicazione alla Segreteria Nazionale;
• rappresentare l’AIMEF presso le Istituzioni Provinciali;
• relazionare al Coordinatore Regionale sull’attività provinciale o zonale con cadenza semestrale a mezzo posta elettronica o ordinaria. Il Coordinatore Provinciale o Zonale può essere rimosso dal proprio incarico da parte del Consiglio Direttivo ove non adempia ai suoi compiti istituzionali.
La carica di Responsabile provinciale è incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale, Responsabile
della Scuola di Formazione Nazionale, di Referente dell’Area Tecnica Intersocietaria e di Segretario
Scientifico. di Responsabili di Dipartimento.

Art. 17 - CENACOLI
L’AIMEF prevede in tutta Italia la costituzione di unità operative locali formate da medici soci operanti nel medesimo quanto ristretto ambito territoriale, denominate “Cenacoli”. Ogni Cenacolo è identificato con un nome specifico, preferibilmente ma non obbligatoriamente ispirato alla sua collocazione geografico-topografica (es. Cenacolo di Otranto, Cenacolo di Milano sud, Cenacolo di Genova Ovest, Cenacolo Magna Grecia ecc.). Ogni Cenacolo è costituito da un numero di medici non inferiore a 5 e non superiore a 15. Eventuali iscritti eccedenti resteranno temporaneamente aggregati a quel determinato Cenacolo fino al raggiungimento del numero sufficiente all’apertura di un ulteriore ed autonomo Cenacolo.

Art. 18 - COORDINATORE DI CENACOLO

Responsabile del Cenacolo è un socio di cui all’art. 6 dello statuto, indicato dai medici facenti parte del Cenacolo stesso e nominato dal Consiglio Direttivo. Il responsabile del Cenacolo assume la qualifica di “Coordinatore” e ne garantisce il buon funzionamento sia nei confronti dei soci che nei confronti del Consiglio Direttivo e nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto. Il Coordinatore attua nel proprio Cenacolo le linee guida del Consiglio Direttivo e può nominare un Vice Coordinatore. Compiti del Coordinatore di Cenacolo sono:
• garantire il buon funzionamento del Cenacolo sia nei confronti dei Soci che nei confronti del Consiglio Direttivo, assicurando la comunicazione tra i Soci a mezzo posta elettronica o materiale cartaceo;
• organizzare riunioni con i Soci con cadenza almeno semestrale, convocandoli a mezzo posta elettronica e/o posta ordinaria e/o telefono;
• verificare quadrimestralmente le iscrizioni e trasmetterle alla Segreteria Nazionale a mezzo posta elettronica;
• incentivare l’iscrizione dei Soci ai Dipartimenti Clinici;
• rilevare i bisogni formativi dei Soci tramite schede di rilevazione somministrate a mezzo posta elettronica e/o materiale cartaceo, tracciando ipotesi di lavoro e dandone comunicazione al Coordinatore Provinciale o Zonale;
• proporre e programmare eventi scientifici locali in sintonia con le linee guida nazionali;
• promuovere l’immagine dell’AIMEF incentivando l’iscrizione di nuovi Soci, formalizzandone l’iscrizione con le apposite schede di iscrizione, da inviare alla Segreteria Nazionale quadrimestralmente;
• rappresentare l’AIMEF presso le Istituzioni locali, sentito il Coordinatore Provinciale o Zonale;
• favorire, insieme ai componenti del Cenacolo, iniziative a carattere educazionale rivolte alla popolazione. Il Coordinatore di Cenacolo può essere rimosso dal proprio incarico da parte del Consiglio Direttivo ove non adempia ai suoi compiti istituzionali.

Art. 19 - SCUOLA DI FORMAZIONE REGIONALE
Al fine di una maggiore autonomia periferica e qualora se ne ravvisasse la necessità per ottimizzare i rapporti con le Istituzioni (Regioni, Province, Comuni) la Scuola di Formazione Nazionale può avvalersi di diramazioni regionali identificate come “Scuole di Formazione Regionali”, ognuna con la denominazione della regione di appartenenza, che avranno il compito di interfacciare l’AIMEF con le Istituzioni al fine di poter ricevere incarichi e relativi finanziamenti. L’attività di ciascuna Scuola di Formazione Regionale, comunque ispirata al modello scientifico ed operativo della Scuola di Formazione Nazionale ed in sintonia con le sue linee programmatiche, sarà indipendente per struttura organizzativa, bilancio e statuto, senza una diretta responsabilità etica, legale ed economica dell’AIMEF. Ogni Scuola di Formazione Regionale avrà un proprio referente nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il Responsabile della Scuola di Formazione Nazionale, che assume l’incarico di “Responsabile”.

Art. 20 - RESPONSABILE SCUOLA DI FORMAZIONE REGIONALE

La carica di Responsabile della Scuola di Formazione Regionale, è condizionata all’assolvimento dei compiti previsti, che Italian AcademyofFamily Physicians AssociazioneItalianaMedici di Famiglia 11 devono essere adeguatamente documentati. Il Responsabile della Scuola di Formazione Regionale può essere rimosso dal proprio incarico da parte del Consiglio Direttivo ove non adempia ai suoi compiti istituzionali.

Art. 21 - RETRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIETARIE E RIMBORSI SPESE

Nessuna carica societaria è retribuita. Tuttavia allo scopo di incentivare per quanto in forma minima quelle attività ritenute maggiormente impegnative e/o particolarmente strategiche per l’AIMEF, il Consiglio Direttivo può assegnare dei “bonus” che andranno quantizzati e deliberati all’inizio di ogni anno. In ogni caso sono previsti rimborsi per le spese necessarie all’esercizio dell’incarico e comunque sostenute per gli scopi istituzionali, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Tesoriere, e peraltro opportunamente documentate. Le spese accettate a rimborso sono:
a. spese per cancelleria;
b. spese correlate a specifiche missioni che prevedano l’uso di qualsiasi mezzo di trasporto;
c. spese di utilizzo del proprio automezzo nella misura della tabella ACI (ciascun tragitto deve essere motivato e documentato in apposito stampato predisposto dalla Tesoreria); (spese chilometriche);
d. spese per pedaggi autostradali (eventualmente correlate alla specifica missione di cui al punto precedente);
e. spese di biglietto ferroviario e/o aereo e/o nave (in questo caso preventivamente deliberate dalla Tesoreria e dal Consiglio Direttivo);
f. spese per utilizzo di mezzi per trasporto urbano (metro, autobus, taxi) correlati a specifica missione descritta sopra;
g. spese di parcheggio (correlati a specifica missione descritta più sopra).

Non sono rimborsabili altri tipi di spese, se non su specifica richiesta preventiva autorizzata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Tesoriere. In particolare non sono rimborsabili spese telefoniche e spese di ristorazione e di alloggio. Ai rimborsi spese per l’esercizio delle cariche di Coordinatore Regionale, Provinciale/ Zonale e di Cenacolo, ed alle spese generali di gestione dei Cenacoli, la Tesoreria Nazionale fà fronte grazie all’accantonamento su apposito capitolo (“Fondo rimborsi regionali”) di una quota pari al pari al 50% della quote sociali regionali. Tale quota è a disposizione dei richiedenti solo dietro presentazione di giustificativi come più sopra ricordato. In nessun altro modo sarà possibile erogare tale fondo. Dal “Fondo rimborsi regionali” i Coordinatori Regionali possono attingere nella misura massime del 10%, i Coordinatori Provinciali/ Zonali nella misura massima del 10%, i Coordinatori di Cenacolo nella misura massima del 30%. La restituzione delle quote a titolo di rimborso ha valenza annuale e può essere utilizzata entro e non oltre l’anno fiscale. Non è possibile accumulare rimborsi di anni successivi. La quota del suddetto “fondo” eventualmente non utilizzata per i rimborsi entro l’anno fiscale transita nella disponibilità dell’Associazione per finalità nazionali.

Art. 22 - ATTIVITÀ SCIENTIFICA PERIFERICA
Tra gli obiettivi primari dell’Associazione c’è quello di tendere al miglior standard qualitativo della produzione scientifica da parte dei suoi Soci. Nel rispetto di questo obiettivo, qualsiasi Socio che intenda organizzare a livello periferico (interregionale, regionale, provinciale/zonale, locale) eventi (congressi, corsi di formazione, conferenze...) e/o progetti a valenza scientifica, deve darne preventiva (almeno 120 giorni) comunicazione al Comitato Scientifico a mezzo posta elettronica (segretarioscientifico@aimef.org) allegando il programma dettagliato e pressocchè definitivo del progetto. Il Comitato Scientifico entro 15 giorni dalla ricezione procede alla validazione del progetto e per mezzo del Segretario Scientifico, a mezzo posta elettronica comunica l’esito favorevole della valutazione al proponente e con esso la possibilità di utilizzare il Patrocinio del Dipartimento di riferimento sul materiale divulgativo. Il progetto può interdersi altresì validato anche con il criterio del silenzio- assenso. Tuttavia, sempre nel pieno rispetto dell’impostazione generale dei progetti, nel caso sia opportuno procedere a variazioni migliorative, sempre entro 15 giorni dalla ricezione, il Responsabile del Dipartimento di area (rispetto al progetto) comunicherà a mezzo posta elettronica con il proponente per concordare le suddette variazioni. Raggiunto così il miglior standard qualitativo del progetto in esame, il Comitato Scientifico procederà con il protocollo di validazione come sopra.

Art. 23 - AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL LOGO AIMEF
L’autorizzazione da parte del CD all’utilizzo del logo AIMEF è subordinata al versamento da parte della segreteria amministrativa dell’evento di un contributo da versare entro 120 giorni dalla conclusione dell’evento stesso. L’ammontare del contributo viene stabilito in base alle caratteristiche dell’evento (congresso nazionale, congresso interregionale, evento ECM) e viene comunicato alla segreteria amministrativa dell’evento al momento della presentazione della richiesta al CD.

Art. 24 - CONSIGLIO DIRETTIVO TELEMATICO
I Consigli Direttivi dell’Associazione possono essere effettuati, con piena validità, anche sfruttando idonei mezzi tecnologici telematici (audiovideoconferenza, posta elettronica, etc...) a condizione che siano rispettate norme condivise sulla convocazione degli aventi diritto da definire con apposita delibera da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO AIMEF
Il Patrocinio costituisce di per sè un atto ufficiale dell’Associazione che configura l’utilizzo dell’immagine dell’associazione stessa. Il Patrocinio dell’AIMEF può essere richiesto solo per congressi, corsi, progetti di ricerca, manifestazioni, etc... che abbiano finalità scientifiche e/o sociali. Il coinvolgimento a qualsiasi titolo di Esperti/Soci dell’AIMEF nell’oggetto del Patrocinio, costituisce titolo preferenziale per la concessione del Patrocinio stesso. La domanda deve pervenire alla Segreteria AIMEF, attraverso segreteria@aimef.org almeno 45 giorni prima della manifestazione/evento. La domanda deve essere corredata dal:
• programma di massima dell’oggetto del Patrocinio
• razionale, contenuti e finalità dell’oggetto del Patrocinio
• elenco e qualifica delle figure coinvolte nell’oggetto del Patrocinio
• altri patrocini richiesti ed eventualmente ottenuti.


Il Logo dell’Associazione può essere utilizzato solo a Patrocinio accordato. La Segreteria Nazionale trasmette tempestivamente a mezzo posta elettronica la richiesta di Patrocinio al Consiglio Direttivo, il quale, sentito il Comitato Scientifico, entro 15 gg dal ricevimento deve esprimersi in merito con parere favorevole o sfavorevole. L’esecutivo delibera a maggioranza e secondo il criterio del silenzio-assenso. Al Presidente è data facoltà di concedere in casi eccezionali il patrocinio, pur al di fuori della tempistica su citata, ad iniziative che presentano alta valenza scientifica e che darebbero palese visibilità all’AIMEF.

Art. 26 - RICHIESTA DI DIFFUSIONE DI INIZIATIVE CULTURALI

Rientrano in questo gruppo tutte le iniziative riguardanti la diffusione di depliant, di riviste o pubblicazioni scientifiche o informazioni su iniziative culturali nazionali o internazionali. Potrà essere diffuso a carico dell’AIMEF tra i propri Soci (per posta ordinaria, e-mail o per mezzo di pubblicazioni sul sito www.aimef.org) solo materiale ritenuto di interesse per i Soci. Per quanto riguarda il sito web, verranno accettati links solo se reciproci con: • altre Società Scientifiche; • Università, ospedali pubblici e privati. Le proposte devono essere inviate all’esecutivo (Presidente, vice Presidente, Tesoriere e Segretario) che valuteranno l’opportunità di diffondere il materiale inviato e daranno l’autorizzazione. Per quanto riguarda la diffusione per posta ordinaria o per e-mail, l’utilizzazione e la cessione dell’indirizzario è regolata dalle norme legislative in vigore sulla Privacy. La diffusione tramite AIMEF comporterà il pagamento di euro 300,00 per l’e-mail e di euro 750,00 per la posta ordinaria. L’importo verrà versato alla Tesoreria
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